Con il decreto 11 maggio 2018 del Mise, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 211 del 11 settembre, sono stabilite le modalità con cui l’Enea effettuerà i controlli, sia documentali che sul posto, per accertare la sussistenza dei requisisti per il riconoscimento delle detrazioni relative agli interventi di risparmio energetico.
Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sono state prorogate a tutto il 31 dicembre 2018 per gli interventi singoli e al 31 dicembre 2021 per quelli sulle parti comuni condominiali a opera della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). Per poter accedere all’agevolazione, a esclusione di alcuni interventi “semplificati” (fra i quali la sostituzione del generatore dell’impianto termico con caldaia a condensazione o pompa di calore di potenza inferiore a 100 kW) per i quali è sufficiente la scheda dei prodotti attestante il possesso dei requisiti tecnici, occorre che un professionista abilitato attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga, se del caso, una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.
La Legge 205/2017, ha previsto che l’ENEA effettui controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti in tema di detrazioni per interventi di efficienza energetica. Il decreto pubblicato in Gazzetta indica all’Enea la procedura per effettuare i controlli che riguarderanno sia l’esame della documentazione che le verifiche sul posto. ENEA deve quindi predisporre un programma di controlli a campione sulle comunicazioni inviate attraverso l’apposito portale che non può eccedere, in termini numerici, lo 0,5% delle istanze prodotte, e la cui scelta avviene sulla base dei seguenti criteri:
– interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota;
– istanze che presentano la spesa più elevata;
– istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
Per quanto riguarda le verifiche documentali l’ENEA comunicherà tramite raccomandata o PEC al soggetto beneficiario della detrazione o all’amministratore del condominio, per ogni intervento oggetto di controllo, l’avvio del procedimento. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario, o l’amministratore, invierà in formato PDF tramite PEC indirizzata a enea@cert.enea.it la documentazione prevista per la tipologia di intervento.
La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato nei casi in cui sia prevista l’asseverazione in riferimento ai requisiti tecnici; viceversa è sufficiente la sottoscrizione digitale del singolo fruitore o da parte dell’amministratore del condominio. Se gli interventi riguardano gli impianti occorre anche allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dall’installatore ed il libretto di impianto. L’ENEA si riserva 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.
I controlli sul posto riguarderanno almeno il 3% del campione scelto e saranno preceduti da una comunicazione, tramite raccomandata o PEC, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il sopralluogo. Tale data potrà essere rinviata per una sola volta. In sede di sopralluogo i tecnici dell’ENEA potranno richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare fotografie, concludendo la propria attività con un apposito verbale.
Una volta terminati gli accertamenti l’ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate una relazione funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio. L’ENEA infine provvederà a segnalare ai corrispondenti ordini di appartenenza dei professionisti firmatari le eventuali discordanze al fine di attivare nei loro confronti le azioni di responsabilità.
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