Pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Il 10 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.146 il DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, entrato in vigore iil giorno successivo. Tale provvedimento era atteso da diversi mesi come da obblighi comunitari.

Con questo decreto legislativo l’efficienza energetica in edilizia fa un balzo in avanti. Esso cambia radicalmente le regole dell’efficienza energetica in edilizia così come sono state impostate negli ultimi quindici anni dal decreto legislativo n. 192 del 2005.

Il decreto, è scritto nelle premesse, attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché’ delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

Il DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 si articola in quattro capi
Capo I
Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Capo III
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Capo IV
Abrogazioni e disposizioni finali.

Sarà nostra premura appena pronto, pubblicare il testo coordinato del D.Lgs n. 192/05 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 48/2020.

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Pubblicata la NUOVA UNI 10435 marzo 2020

 Apparecchi alimentati a gas di portata termica nominale maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione marzo 2020

La norma stabilisce le operazioni di verifica e manutenzione da effettuare sugli apparecchi, sui loro componenti e sulle eventuali unità di generazione che li compongono, secondo la periodicità indicata dal fabbricante, al fine di garantirne la sicurezza e l’efficienza, in condizioni di normale funzionamento.
Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite secondo le modalità e le periodicità previste dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione facente parte integrante dell’apparecchio.
In assenza di tali indicazioni o in caso di accertata impossibilità di disporre del libretto di uso e manutenzione (dopo aver consultato il fabbricante o il manutentore), si applicano i metodi riportati nella presente norma.
In assenza di indicazioni da parte del/dei fabbricante/i, le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con periodicità almeno annuale.
Essa si applica agli apparecchi a gas asserviti ad impianti extra-domestici, destinati al riscaldamento di ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica nominale maggiore di 35 kW.
La norma non tratta gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale.

La presente edizione sostituisce la precedente del 1995.

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Pubblicate le nuove linee Guida CIG n.12

Nel sito del CIG sono state pubblicate le “LINEE GUIDA CIG n. 12” Edizione: Maggio 2020 “ATTIVAZIONE O RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE”.
Le nuove LINEE GUIDA n. 12:2020 sostituiscono le LINEE GUIDA n. 12 del 2015.

Le “LINEE GUIDA CIG n. 12” Edizione: Maggio 2020 con i relativi moduli “A/12” e “B/12” sono scaricabili dal sito del CIG nella sezione “Pubblicazioni”.

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Online i siti 2020 per invio a “ENEA” dei dati

Ecobonus e bonus casa: online i siti 2020 per invio a ENEA dei dati. Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.  È operativo da oggi il sito detrazionifiscali.enea.it per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o “bonus casa” con fine lavori nel 2020; il sito è raggiungibile anche dalla home page del portale enea.it.

Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it FAQ, guide, vademecum degli interventi e la normativa di riferimento.

Per ulteriori approfindimenti in merito vedi anche i siti Vaillant https://www.vaillant.it/home/incentivi-fiscali/ e Hrmann Saunier Duval https://www.hermann-saunierduval.it/home/incentivi-fiscali/

 

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Centrali Termiche a combustibile gassoso – Pubblicato il DECRETO 8 novembre 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 273 del 21 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimntati da combustibili gassosi”, la cui entrata in vigore è prevista trenta giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (21 dicembre 2019).

Il decreto “aggiorna”, dopo 23 anni, le disposizioni di sicurezza antincendi precedentemente regolamentati nel “Decreto Ministeriale 12 aprile 1996”.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cottura alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Rammentiamo che l’art. 3 (Diposizioni tecniche), comma 3, riporta che le specifiche tecniche nella materia del presente decreto sono individuate nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nell’elenco di tali specifiche tecniche (Allegato 2) sono inserite, tra le altre, le norme tecniche:

  • UNI 11528:2014 – Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio;
  • UNI 8723:2017 – Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Progettazione, installazione e messa in servizio.
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Pubblicata la NUOVA UNI 10436 novembre 2019

Calaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione

La presente norma, che sostituisce l’edizione del 1996, prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.

Di notevole importanza, non citata nella descrizione della norma, è che al punto “1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE”, di seguito riportato, l’ambito di applicazione si estende anche agli scaldaacqua a gas.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione di caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.

La presente norma si applica, inoltre, agli scaldaacqua a gas per uso domestico e similare, aventi portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW.

Essa prescrive inoltre alcuni controlli da effettuare per la verifica di situazioni di contorno all’apparecchio e strettamente legate al suo corretto funzionamento. Le prescrizioni fornite dalla presente norma sono di completamento a quanto previsto dalle parti applicabili della UNI 7129, dalla UNI 7131 e dalla UNI 10738.

Importante è il punto “7 CONTROLLO E MANUTENZIONE” per quanto riguarda l’esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione.

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Nuova edizione della Norma UNI 11137

Il 31 ottobre è stata pubblicata la nuova edizione della UNI 11137 “Impianti a gas per uso civile – Criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia”.

La UNI 11137 è giunta alla sua terza edizione (dopo quelle del 2004 e del 2012); nel tempo questa norma ha visto un progressivo ampliamento del proprio campo di applicazione ora esteso anche agli impianti extradomestici ad uso civile alimentati a combustibile gassoso di 6a e 7a specie. Diverse sono le novità contenute in questa nuova edizione derivanti non solo dalla sua estensione ad impianti non domestici ma anche dalla rivisitazione di alcuni parametri di calcolo a seguito dei risultati delle verifiche eseguite sul campo secondo le indicazioni precedentemente vigenti.

Ad esempio, è stata introdotta la possibilità di eseguire una prova di tenuta come sommatoria di prove parziali su tutte le sezioni dell’impianto e definiti nuovi criteri di valutazione per le dispersioni localizzate esclusivamente all’esterno dell’immobile. Ed ancora: per la verifica preliminare è stata individuata una pressione massima di esercizio oltre la quale non può essere eseguita mentre è stato definito un tempo minimo di attesa per il controllo di tenuta del rubinetto di intercettazione generale.

Nel seguito è riportata una breve disamina delle principali modifiche rispetto alla precedente edizione 2012, fermo restando il rinvio al testo della norma UNI 11137:2019 quale unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore.

1) Scopo e campo di applicazione

La norma si riferisce ora all’intero parco degli impianti ad uso civile alimentati a gas della 2a e 3a famiglia sino ad una pressione massima pari a 0,5 Bar. Ciò ha determinato dei distinguo in merito alle procedure e/o strumentazioni da adottarsi per la verifica di tenuta di impianti con condotte classificate in 7a specie rispetto a quelli con condotte in 6a specie.

7a specie: condotte con pressione massima di esercizio: gas della 2a famiglia (gas naturale) non maggiore di 40 mbar; gas della 3a famiglia (GPL) non maggiore di 70 mbar.

6a specie: condotte con pressione massima di esercizio: gas della 2a famiglia (gas naturale) maggiore di 40 mbar e non maggiore di 500 mbar; gas della 3a famiglia (GPL) maggiore di 70 mbar e non maggiore di 500 mbar.

2) Riferimenti normativi

Stante l’estensione del campo di applicazione della norma, sono stati eliminati tutti i riferimenti normativi afferenti agli impianti domestici.

3) Termini e definizioni

Il richiamo alla UNI 7128 ha permesso di ridurre al minimo le nuove definizioni tutte riferite ad attività peculiari nell’applicazione della norma, quali “pressione di riferimento”, “riattivazione della fornitura” ed esiti della prova di tenuta (idonea, temporaneamente idonea, non idonea).

4) Requisiti di tenuta di un impianto interno

È stata introdotta la possibilità di eseguire prove parziali su specifiche sezioni dell’impianto, per cui la verifica dell’impianto nella sua interezza può essere intesa come insieme delle verifiche parziali eseguite su tutte le sezioni dell’impianto. Qualora ci si avvalga di questa possibilità però, non è possibile ricorrere alla verifica preliminare, che deve essere sempre riferita all’intero impianto interno.

Relativamente agli esiti della verifica di tenuta, nel riconfermare i valori limite già definiti nella precedente edizione della norma, sono stati previsti dei nuovi criteri di valutazione della “idoneità temporanea” ovvero della “non idoneità” che prevedono margini di lavoro più elevati ma solo nel caso di dispersione localizzata esclusivamente all’esterno dell’edificio.

5) Circostanze che richiedono la verifica dei requisiti di tenuta

Oltre che nelle situazioni già previste in precedenza, la prova di tenuta è prescritta ora anche nel caso di riattivazione di impianti mai messi in servizio o messi fuori servizio a causa di dispersioni di gas, così come su richiesta dell’Autorità competente ai sensi della legislazione vigente in materia di efficienza energetica piuttosto che del responsabile dell’impianto anche a seguito di eventi calamitosi.

6) Metodi e procedimenti di verifica dei requisiti di tenuta

Strumenti di misura Sono definite le caratteristiche degli strumenti di misura per la verifica di tenuta degli impianti di 7a specie mentre per quelli di 6a specie l’idoneità della strumentazione deve essere dichiarata dal fabbricante cui spetta il compito di fornire specifiche informazioni in ordine alle modalità esecutive delle prove ed il campo di utilizzo.

Rapporto di prova Il fac-simile del rapporto di prova è riportato nell’Appendice A (informativa) della norma ma è precisato che la stampa rilasciata dallo strumento è ritenuta equivalente a tale documento purché contenga le informazioni previste (anagrafica, tipo di prova, esito della prova, ecc.).

Condizioni di riferimento Per gli impianti in 7a specie, le pressioni di riferimento sono rimaste immutate ed uniformate a prescindere dal fatto che la prova sia eseguita con gas o con aria. Per gli impianti di 6a specie invece, la pressione di riferimento coincide con quella di servizio (nel caso di verifica con aria si intende come tale quella di servizio prevista).

Verifica di tenuta del dispositivo di intercettazione È stata introdotta una procedura di verifica di tenuta dell’elemento di chiusura del dispositivo di intercettazione generale con aria ed è stato prescritto un tempo di attesa non inferiore a 5 minuti per verificare l’eventuale innalzamento della pressione dell’impianto interno una volta che ne è stata artificialmente provocata una caduta (sia nella prova con gas che con aria).

Modalità operative comuni a tutte le verifiche di tenuta con gas e con aria Le procedure di verifica di tenuta sono accomunate da una serie di attività che devono essere comunque rispettate a prescindere dal metodo utilizzato. Tali attività sono state poste in sequenza sia per la prova con gas (preliminare, diretta, indiretta) che con aria (diretta, indiretta) inframezzate dai richiami alle operazioni specifiche in funzione del metodo utilizzato.

Verifica preliminare mediante rilevazione della caduta di pressione È stata definitivamente accantonata la verifica preliminare “al contatore” mentre viene riconfermata la possibilità di ricorrere alla verifica preliminare mediante rilevazione della caduta di pressione. Rispetto alla precedente edizione però, l’applicazione di questa prova è subordinata non solo al volume dell’impianto interno (riconfermato il limite dei 18 dm3) ma anche a pressioni di esercizio che non devono eccedere dei valori prestabiliti in funzione del tipo di gas utilizzato. La tabella delle lunghezze equivalenti per la stima del volume dell’impianto interno è stata aggiornata per via dell’estensione della verifica anche ad impianti non domestici per i quali occorre anche valutare il volume del gruppo di misura laddove sia ricompreso nella prova (per impianti domestici tale volume rimane fissato in almeno 3 dm3). Nessuna modifica invece è stata apportata alla durata della prova ed ai criteri di calcolo della massima caduta di pressione ammissibile in funzione della pressione di esercizio. Si sottolinea infine che la verifica preliminare non può essere utilizzata per verifiche di tenuta parziali.

Metodo indiretto con gas La durata della prova per impianti non domestici è riportata in tabella in funzione del volume dell’impianto e della pressione di esercizio, mentre per gli impianti domestici rimane fissata in un minuto. È stata inoltre modificata la relazione di calcolo della portata di gas disperso in condizioni di servizio.

Metodo indiretto con aria Riconfermato l’obbligo di ripetere la prova tre volte andando ad assumere, come valore di dispersione, quello massimo rilevato. Così come per il gas, la durata della prova è fissata in un minuto per impianti domestici mentre per quelli extra domestici occorre riferirsi al valore tabellato in funzione della pressione di esercizio e del volume dell’impianto.

7) Ripristino e risanamento

L’unica novità di rilievo consiste nella rimozione dell’obbligo di prova di resistenza meccanica a 3 bar per la verifica di tenuta all’esito dell’intervento di risanamento. È stato omesso infine ogni riferimento all’abilitazione della ditta incaricata dell’intervento di ripristino.

 

 

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UNI 8065:2019 … Aggiornata dopo 30 anni

Vi informiamo che il 18 luglio è stata pubblicata la nuova UNI 8065:2019:

TRATTAMENTO DELL’ACQUA NEGLI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E NEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI.

Sommario: La norma ha per oggetto la definizione e la determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiegate negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria con temperatura massima di *180 °C 110 °C e negli impianti solari termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria.

*EC 1-2019 UNI 8065:2019: Sommario: Sostituire “180 °C” con “110 °C”.

La norma UNI 8065 sin dalla pubblicazione della prima edizione del 1989 ha rappresentato il riferimento normativo nazionale per i sistemi di trattamento dell’acqua degli impianti termici, ma dopo tutti questi anni era più che necessario che venisse aggiornata, soprattutto in considerazione dell’evoluzione tecnologica degli impianti termici.

Da non dimenticare che alcuni dei documenti che sono utilizzati quotidianamente hanno riferimenti alla UNI 8065:

  • nella dichiarazione di conformità (DM37/08 ex legge 46/1990) si richiede espressamente la norma applicabile all’impiego per dimostrare la regola dell’arte (vedi art. 6 D.M. 37/08), anche se l’applicazione di una norma tecnica è in genere di carattere volontario. Tuttavia vi sono casi di rinvio formale da parte di una Legge e/o un Decreto, alla norma tecnica o meglio la sua applicazione. La UNI 8065 è espressamente richiamata da numerosi riferimenti legislativi cogenti. Già a partire dal D.P.R. 412/1993 per arrivare al D.M. 26 giugno 2015 (allegato 1 p.to 2.3 comma 5) in vigore dal 1 ottobre 2015. (Per maggiore chiarezza e informazione di quest’ultimo punto vi rimandiamo alla lettura del documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA” emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, alla FAQ numero 2.27 riportata nell’ultima parte della presente comunicazione).

 

  • all’installatore di un impianto termico è richiesta la prima compilazione del libretto d’impianto di climatizzazione;

 

  • al manutentore incaricato dal responsabile dell’impianto l’aggiornamento del libretto d’impianto;

 

  • nel Rapporto di Controllo e di Efficienza Energetica Tipo 1 nelle sezioni C e F si parla di trattamento acqua.

Confermiamo inoltre che con la pubblicazione della nuova UNI 8065 la modulistica Ministeriale non è minimamente cambiata.

 

            Ministero dello Sviluppo Economico

CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi”

AGOSTO 2016

FAQ n. 2.27 riferita al Decreto 26 giugno 2015 di cui a Pag. 12, Punto 2.3, Comma 5.

Domanda:

Oltre all’obbligatorio trattamento dell’acqua previsto per il circuito di riscaldamento è obbligatorio anche il trattamento per l’impianto di acqua calda sanitaria?

Risposta:

Il trattamento dell’impianto di acqua calda sanitaria di cui al paragrafo 2.3, comma 5 dell’Allegato 1, è obbligatorio per gli impianti termici per la climatizzazione invernale, indipendentemente dal fatto che l’impianto produca o no acqua calda sanitaria. Per gli impianti di climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il trattamento è obbligatorio per entrambi i circuiti. Tale trattamento è comunque consigliabile anche per gli impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria.

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Pubblicata a giugno la nuova UNI 10389-1:2019

Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 1:Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso

Sommario

Il 27 giugno è stata pubblicata la nuova edizione della UNI 10389-1, una norma molto nota e largamente utilizzata dagli operatori del settore per il controllo del rendimento di combustione degli apparecchi alimentati a gas e/o combustibile liquido. Non sono stata apportate modifiche sostanziali, piuttosto si è proceduto con una revisione finalizzata a uniformare le procedure tra tutti gli attori chiamati in causa per cui è venuta meno la distinzione tra manutentore ed operatore incaricato dall’Autorità Competente. I tempi per l’esecuzione delle misure sono stati ridotti ed è tornato obbligatorio il rilascio della stampa dei risultati dell’analisi di combustione anche da parte del manutentore, sebbene sia previsto che questo adempimento possa essere assolto anche per via informatizzata. È stata infine accantonata l’ipotesi di misurare in opera il tenore degli Ossidi di Azoto (NOx) in attesa di addivenire a procedure di misurazione condivise, significative e replicabili.

Fermo restando il rinvio al testo della norma UNI 10389-1:2019 quale unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, di seguito sono analizzate e commentate le principali modifiche rispetto alla precedente edizione del 2009, la cui conoscenza si ritiene ovviamente acquisita.

  • Scopo e campo di applicazione

L’unica modifica riguarda l’esclusione della norma nel caso di misurazione dei parametri di combustione con strumentazione fissa.

  • Riferimenti

Nella norma viene ora richiamata la UNI CEI EN 50379-1 quale riferimento per le specifiche metrologiche degli strumenti utilizzati per le misurazioni delle caratteristiche dei gas combusti per apparecchi di riscaldamento.

  • Termini e definizioni, simboli e unità di misura

La novità più rilevante consiste nella introduzione della definizione di “operatore” inteso, in senso volutamente generico, come un soggetto dotato di specifica competenza tecnica cui è affidato il compito di effettuare le verifiche di norma. Ruolo dell’operatore ed eventuali attività aggiuntive sono invece demandati alla legge la quale, a seconda dei casi, potrà prevedere anche specifiche abilitazioni e/o definire gli ambiti operativi entro i quali il tecnico potrà operare nell’effettuare le verifiche di norma.

In altre parole, la distinzione di ruolo tra installatore, manutentore, ispettore o altro professionista, non trova più riscontro sulle procedure di verifiche previste dalla norma.

Un’altra definizione degna di nota è quella di “stato di regime” che si intende raggiunto quando i parametri di combustione oscillano attorno a valori pressoché costanti, il che equivale a dire che il generatore non è in uno stato transitorio di accensione o di spegnimento (o di maggiore/minore richiesta di calore).

È stata infine adottata la definizione di “portata termica”, espressa in kW, in luogo della ormai obsoleta definizione di potenza termica del focolare.

  • Operazioni preliminari

Grazie alla nuova definizione di operatore, vengono meno anche le procedure operative particolari che, nella precedente edizione della norma, distinguevano l’attività del manutentore da quella dell’ispettore incaricato dall’Autorità Competente. Naturalmente, a prescindere dal proprio ruolo, l’operatore deve eseguire il controllo nel rispetto della propria e dell’altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all’apparecchio o all’impianto, anche facendo riferimento a documentazioni tecniche, schemi e certificati relativi all’impianto stesso e ai suoi componenti e accessori, ove esistenti.

In altre parole, a seconda del ruolo che riveste (manutentore, ispettore o altro) e di quanto prescrive la pertinente legislazione l’operatore potrà esigere dal responsabile dell’impianto la presentazione della suddetta documentazione e verificarne la congruità e completezza.

Viene inoltre precisata la necessità di provvedere all’analisi dei prodotti della combustione anche all’atto della messa in servizio del generatore e, nel reintrodurre l’obbligo di rilascio della strisciata, si prevede la possibilità di stampare su supporto elettronico, in alternativa a quello cartaceo, i dati identificativi dell’apparecchio di misura e i risultati dell’analisi condotta.

In numerose regioni infatti, è già operativo un catasto informatico degli impianti termici, che i manutentori e gli ispettori aggiornano inviando i rispettivi rapporti di prova sotto forma di file; la strisciata elettronica, prodotta direttamente dall’apparecchio di misura, evita il passaggio su carta e i possibili conseguenti errori di trascrizione.

  • Misurazione in opera del rendimento di combustione

Strumentazione

Grazie al richiamo alla UNI CEI EN 50379-1 è stata eliminata la tabella con i parametri minimi richiesti allo strumento analizzatore che, si precisa ora, deve soddisfare i requisiti della norma su citata (considerato che la prima edizione della UNI CEI EN 50379-1 risale al 2006, è chiaro

che gli strumenti realizzati in data antecedente non possono essere più ritenuti idonei).

Condizioni di misurazione

Tutte le misurazioni devono essere eseguite in condizioni di regime che si intendono raggiunte quando la temperatura dei prodotti della combustione assume valori pressocché costanti (± 2 °C ovvero dopo almeno 10 minuti dall’accensione nel caso di apparecchi collegati a canne collettive secondo la nota riportata in calce).

Risultati

La misurazione di ogni singolo parametro deve essere effettuata almeno tre volte, a intervalli di tempo non inferiori a 60 s (non più 120 s) per una durata complessiva della prova che diventa ora di 2 minuti a fronte dei 4 precedentemente previsti. Questa riduzione dei tempi è stata adottata per cercare di agevolare il tecnico nell’eseguire l’analisi di combustione con il generatore di calore a regime in funzione riscaldamento, senza incorrere nel rischio di vedere falsata la prova a causa della riduzione di portata termica conseguente alla modulazione che spesso interviene per via del tipico sovradimensionamento dei generatori di calore domestici. D’altro canto, un tempo di misurazione tanto ridotto, può indurre il tecnico in errate valutazioni circa l’effettivo conseguimento dello stato di regime sebbene, in questo senso, l’obbligo di rilascio della strisciata (analogica o digitale che sia) permetta di valutare, anche a posteriori, la correttezza del proprio operato. Naturalmente, in alternativa, è possibile effettuare le misurazioni in funzione acqua calda sanitaria, dove presente.

  • Misurazione di CO e indice di fumosità

Il paragrafo 6 della UNI 10389-1:2019 corrisponde al paragrafo 7 della precedente edizione: il calcolo del rendimento di combustione, per caldaie tradizionali e a condensazione, è stato spostato in Appendice B (normativa).

  • Rapporto

Il rapporto di prova può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Nell’Appendice A (informativa) ne è riportato un esempio fermo restando che, se l’operatore è chiamato a compilare un documento che contiene tutti i dati richiesti dalla norma (è il caso del manutentore che compila il rapporto di controllo di efficienza energetica previsto dalla vigente legislazione), quel documento è sostitutivo del rapporto. Si ribadisce comunque che la norma impone di allegare al rapporto (o documento sostitutivo) le strisciate prodotte dagli apparecchi di misura siano esse in formato cartaceo che elettronico.

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La manutenzione degli impianti termici ed il Regolamento (UE) 2016/426. Considerazioni in ordine alla periodicità di intervento

Il Regolamento (UE) 2016/426, entrato in vigore il 21 aprile 2018, è finalizzato a garantire la massima sicurezza per gli utilizzatori di apparecchi a gas. A questo scopo, sono stati definite medesime procedure e modalità per il conseguimento della omologazione CE dei prodotti in ambito comunitario.

Ma la sicurezza intrinseca di un apparecchio a gas potrebbe venir meno laddove questo venisse utilizzato in modo improprio. Di conseguenza, il Regolamento 2016/426 impone anche che ogni apparecchio debba essere “usato normalmente” intendendo, con tale dizione che:

  1. Gli apparecchi devono essere correttamente installati: la fruizione sicura di un apparecchio non può prescindere da una sua corretta installazione che, in Italia, è attestata dal rispetto della regola dell’arte ai sensi del D.M. 37/08;
  2. Gli apparecchi devono essere sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni predisposte dal fabbricante: la manutenzione regolare dell’apparecchio è ritenuta essenziale ai fini del mantenimento dei requisiti di sicurezza garantiti dal fabbricante prima e dall’installatore poi.

Con il Regolamento 2016/426 pertanto, ogni valutazione circa la periodicità della manutenzione su un apparecchio a gas viene rimessa al fabbricante del prodotto le cui istruzioni assumono quindi carattere di cogenza. Ciò incide significativamente anche in ordine alle decisioni cui è chiamato il tecnico ai sensi della legislazione vigente circa la periodicità dei suoi interventi sugli impianti termici.

L’utilizzo normale dell’apparecchio infatti, è esplicitamente richiamato all’esito dei controlli di cui al Rapporto di controllo di efficienza energetica, per cui il tecnico è tenuto a indicare al proprio cliente quale periodicità sia stata individuata dal fabbricante del generatore di calore per gli interventi di manutenzione, mentre al responsabile dell’impianto spetta il compito di attenersi a tali indicazioni.

Resta inteso che, laddove il responsabile dell’impianto si dovesse sottrarre a tale adempimento, verrebbe chiamato a risponderne in caso di contenzioso o, peggio ancora, di incidente.

In aggiunta, vedi relazione La manutenzione degli impianti ad uso civile

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