Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 273 del 21 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimntati da combustibili gassosi”, la cui entrata in vigore è prevista trenta giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (21 dicembre 2019).
Il decreto “aggiorna”, dopo 23 anni, le disposizioni di sicurezza antincendi precedentemente regolamentati nel “Decreto Ministeriale 12 aprile 1996”.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Rammentiamo che l’art. 3 (Diposizioni tecniche), comma 3, riporta che le specifiche tecniche nella materia del presente decreto sono individuate nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Nell’elenco di tali specifiche tecniche (Allegato 2) sono inserite, tra le altre, le norme tecniche:
- UNI 11528:2014 – Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio;
- UNI 8723:2017 – Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Progettazione, installazione e messa in servizio.
2 DIC
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