Ci giunge voce (voce verificata) che alcuni ispettori rifiutino di effettuare la misurazione in opera del rendimento di combustione, in quanto la presa di prelievo non è accessibile dall’esterno dell’apparecchio ed è necessario rimuovere il mantello, cosa per la quale, a loro parere, potrebbero essere additati di “manomissione”.
Se effettivamente la vecchia edizione della norma sull’analisi di combustione, poteva lasciare questo dubbio, facciamo presente che dalla bellezza di otto (8) anni, la norma UNI 10389-1 al punto 4.2.3 (“Operatori incaricati dall’autorità competente”) specifica chiaramente che “b) L’operatore deve effettuare la misurazione in presenza del responsabile dell’esercizio e della manutenzione o di persona da lui incaricata; in nessun caso deve alterare, anche mediante semplice regolazione, il funzionamento dell’apparecchio o dell’impianto, né effettuare alcuna operazione ad esclusione di quelle previste dalla presente norma; può tuttavia compiere le operazioni previste dal fabbricante dell’apparecchio e indicate sul libretto d’uso e manutenzione per l’esecuzione delle analisi di combustione, effettuabili anche con l’ausilio di utensili di uso comune (per esempio smontaggio del mantello di una caldaia), ripristinando al termine delle operazioni la situazione iniziale“.
Nel caso fatelo dunque presente, invitandoli cortesemente a studiarsi l’edizione in vigore della norma in questione.
15 MAG
2017
MAG