Bonus casa: prorogato al 1° aprile termine trasmissione dati a ENEA

Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica 2018
È prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati, attraverso il portale ENEA ristrutturazioni2018.enea.it, per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie).

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Detrazioni e agevolazioni fiscali 2019 – Guida per la compilazione e la comunicazione delle pratiche ENEA

Le detrazioni fiscali spiegate in modo semplice ed efficace, attraverso esempi reali di compilazione, pratiche schede di rilevazione dati, con tutti i dati tecnici necessari dei nostri prodotti e sistemi

Una guida completa e di facile consultazione per ottemperare al meglio a tutti gli adempimenti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali con i prodotti Vaillant e Hermann Saunier Duval.
Sul fondo verde sono simulate tutte le fasi di inserimento dei dati richiesti dal portale ENEA (https://ristrutturazioni2018.enea.it) per usufruire del bonus ristrutturazione (50%). Ad ogni sezione del portale ENEA, corrisponde una scheda che in calce riporta i dati ivi richiesti relativi ai prodotti Vaillant e Hermann Saunier Duval con un esempio esplicativo.
In modo analogo, ma su fondo azzurro, sono state schematizzate le corrispondenti sezioni del portale ENEA (https://finanziaria2018.enea.it) per accedere alle detrazioni previste per interventi di efficienza energetica (50% e 65%).
Anche in questo caso, sempre in calce a ciascuna scheda sono riportati i dati dei prodotti Vaillant e Hermann Saunier Duval richiesti per la comunicazione dell’intervento eseguito.

Di seguito i link per scaricare le rispettive guide, in formato pdf, Vaillant

https://www.vaillant.it/downloads/utente/incentivi-fiscali/guida-rapida-procedure-detrazioni-fiscali-2019-vaillant-1422249.pdf

e Hermann Saunier Duval

https://www.hermann-saunierduval.it/downloads/incentivi-fiscali/2018/guida-rapida-procedure-detrazioni-fiscali-2019-hsd-1422296.pdf

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Detrazioni e agevolazioni fiscali 2019 – Guida alla compilazione e alla comunicazione delle pratiche ENEA

E’ disponilibile la guida completa e di facile consultazione per ottemperare al meglio a tutti gli adempimenti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali con i prodotti Vaillant e Hermann Saunier Duval. Sul fondo verde sono simulate tutte le fasi di inserimento dei dati richiesti dal portale ENEA (https://ristrutturazioni2018.enea.it) per usufruire del bonus ristrutturazione (50%). Ad ogni sezione del portale ENEA, corrisponde una scheda che in calce riporta i dati ivi richiesti relativi ai prodotti Vaillant e Hermann Saunier Duval con un esempio esplicativo.
In modo analogo, ma su fondo azzurro, sono state schematizzate le corrispondenti sezioni del portale ENEA (https://finanziaria2018.enea.it) per accedere alle detrazioni previste per interventi di efficienza energetica (50% e 65%).
Anche in questo caso, sempre in calce a ciascuna scheda sono riportati i dati dei prodotti Vaillant e Hermann Saunier Duval richiesti per la comunicazione dell’intervento eseguito.

Le Guide, a marchio Vaillant e Hermann Saunier Duval, possono essere scaricate rispettivamente ai seguenti link:

https://www.vaillant.it/downloads/utente/incentivi-fiscali/guida-rapida-procedure-detrazioni-fiscali-2019-vaillant-1422249.pdf

https://www.hermann-saunierduval.it/downloads/incentivi-fiscali/2018/guida-rapida-procedure-detrazioni-fiscali-2019-hsd-1422296.pdf

 

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Ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico: prorogata la scadenza per l’invio dei dati all’ENEA

A causa dell’interruzione del servizio del sito ENEA per l’invio della documentazione relativa all’anno 2018 delle detrazioni del 50% per interventi edilizi la scadenza per l’invio della documentazione per gli interventi con fine lavori antecedente al 21 novembre 2018 è stata prorogata dal 19 febbraio al 21 febbraio 2019.

Rammentiamo che la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145) ha prorogato per tutto il 2019 le condizioni di accesso agli incetivi per la riqualificazione energetica (Ecobonus) e per la ristrutturazione edilizia (Bonus Casa).

Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi con fine lavori compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 occorre attendere la pubblicazione online del portale dedicato.

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Comunicazione ENEA per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico: caldaie e termoregolazione

Comunicazione ENEA per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico

Come anticipato nella news del 22 novembre 2018, dallo stesso giorno è attivo il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% (ristrutturazioni edilizie) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018. Il sito è online all’indirizzo ristrutturazioni2018.enea.it.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati. Sull’ammissibilità degli interventi si rimanda all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali – edizione 2018”. Entrambi i documenti sono disponibili al link acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie.

Per effettuare la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie scarica qui la scheda descrittiva degli interventi, che nello specifico riguardano:  

– CC. Caldaie a condensazione ad acqua;

– Installazione di sistemi di termoregolazione e Building Automation.

 

 

 

 

 

 

 

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Attivato il sito ENEA per la detrazione IRPEF 50%

Si segnala che è stato attivato il sito ENEA per comunicare gli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione IRPEF 50% che comportano contenimenti e risparmi energetici.

Per accedere al sito potete utilizzare il link http://www.acs.enea.it/

 Seguirà a breve specifica informativa per approfondire modalità e contenuti dell’adempimento.

 

 

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Ecobonus – Aggiornata la guida dell’Agenzia delle entrate (ottobre 2018)

 

 

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Al via le verifiche dell’ENEA sugli interventi di efficienza energetica

Con il decreto 11 maggio 2018 del Mise, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 211 del 11 settembre, sono stabilite le modalità con cui l’Enea effettuerà i controlli, sia documentali che sul posto, per accertare la sussistenza dei requisisti per il riconoscimento delle detrazioni relative agli interventi di risparmio energetico.

Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sono state prorogate a tutto il 31 dicembre 2018 per gli interventi singoli e al 31 dicembre 2021 per quelli sulle parti comuni condominiali a opera della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). Per poter accedere all’agevolazione, a esclusione di alcuni interventi “semplificati” (fra i quali la sostituzione del generatore dell’impianto termico con caldaia a condensazione o pompa di calore di potenza inferiore a 100 kW) per i quali è sufficiente la scheda dei prodotti attestante il possesso dei requisiti tecnici, occorre che un professionista abilitato attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga, se del caso, una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.

La Legge 205/2017, ha previsto che l’ENEA effettui controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti in tema di detrazioni per interventi di efficienza energetica. Il decreto pubblicato in Gazzetta indica all’Enea la procedura per effettuare i controlli che riguarderanno sia l’esame della documentazione che le verifiche sul posto. ENEA deve quindi predisporre un programma di controlli a campione sulle comunicazioni inviate attraverso l’apposito portale che non può eccedere, in termini numerici, lo 0,5% delle istanze prodotte, e la cui scelta avviene sulla base dei seguenti criteri:

– interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota;

– istanze che presentano la spesa più elevata;

– istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Per quanto riguarda le verifiche documentali l’ENEA comunicherà tramite raccomandata o PEC al soggetto beneficiario della detrazione o all’amministratore del condominio, per ogni intervento oggetto di controllo, l’avvio del procedimento. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario, o l’amministratore, invierà in formato PDF tramite PEC indirizzata a enea@cert.enea.it la documentazione prevista per la tipologia di intervento.

La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato nei casi in cui sia prevista l’asseverazione in riferimento ai requisiti tecnici; viceversa è sufficiente la sottoscrizione digitale del singolo fruitore o da parte dell’amministratore del condominio. Se gli interventi riguardano gli impianti occorre anche allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dall’installatore ed il libretto di impianto. L’ENEA si riserva 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.

I controlli sul posto riguarderanno almeno il 3% del campione scelto e saranno preceduti da una comunicazione, tramite raccomandata o PEC, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il sopralluogo. Tale data potrà essere rinviata per una sola volta. In sede di sopralluogo i tecnici dell’ENEA potranno richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare fotografie, concludendo la propria attività con un apposito verbale.

Una volta terminati gli accertamenti l’ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate una relazione funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio. L’ENEA infine provvederà a segnalare ai corrispondenti ordini di appartenenza dei professionisti firmatari le eventuali discordanze al fine di attivare nei loro confronti le azioni di responsabilità.

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La manutenzione degli impianti termici ed il Regolamento (UE) 2016/426. Considerazioni in ordine alla periodicità di intervento

Il Regolamento (UE) 2016/426, entrato in vigore il 21 aprile 2018, è finalizzato a garantire la massima sicurezza per gli utilizzatori di apparecchi a gas. A questo scopo, sono stati definite medesime procedure e modalità per il conseguimento della omologazione CE dei prodotti in ambito comunitario.

Ma la sicurezza intrinseca di un apparecchio a gas potrebbe venir meno laddove questo venisse utilizzato in modo improprio. Di conseguenza, il Regolamento 2016/426 impone anche che ogni apparecchio debba essere “usato normalmente” intendendo, con tale dizione che:

  1. Gli apparecchi devono essere correttamente installati: la fruizione sicura di un apparecchio non può prescindere da una sua corretta installazione che, in Italia, è attestata dal rispetto della regola dell’arte ai sensi del D.M. 37/08;
  2. Gli apparecchi devono essere sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni predisposte dal fabbricante: la manutenzione regolare dell’apparecchio è ritenuta essenziale ai fini del mantenimento dei requisiti di sicurezza garantiti dal fabbricante prima e dall’installatore poi.

Con il Regolamento 2016/426 pertanto, ogni valutazione circa la periodicità della manutenzione su un apparecchio a gas viene rimessa al fabbricante del prodotto le cui istruzioni assumono quindi carattere di cogenza. Ciò incide significativamente anche in ordine alle decisioni cui è chiamato il tecnico ai sensi della legislazione vigente circa la periodicità dei suoi interventi sugli impianti termici.

L’utilizzo normale dell’apparecchio infatti, è esplicitamente richiamato all’esito dei controlli di cui al Rapporto di controllo di efficienza energetica, per cui il tecnico è tenuto a indicare al proprio cliente quale periodicità sia stata individuata dal fabbricante del generatore di calore per gli interventi di manutenzione, mentre al responsabile dell’impianto spetta il compito di attenersi a tali indicazioni.

Resta inteso che, laddove il responsabile dell’impianto si dovesse sottrarre a tale adempimento, verrebbe chiamato a risponderne in caso di contenzioso o, peggio ancora, di incidente.

In aggiunta, vedi relazione La manutenzione degli impianti ad uso civile

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Pubblicate le nuove linee guida CIG n. 1 e n.11

Il CIG ha pubblicato l’aggiornamento di due linee guida particolarmente interessanti per il settore post contatore.

Si tratta delle nuove edizioni della Linea Guida n. 1 che illustra le corrette modalità di “Compilazione della Dichiarazione di Conformità e degli allegati tecnici obbligatori (A.T.O.) per impianti alimentati a gas combustibile” e della Linea Guida n. 11 che riporta le necessarie indicazioni per l’ “Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della Deliberazione 40/2014/R/gas della ARERA (già AEEGSI)”.

Gli aggiornamenti si sono resi necessari per tenere in debita considerazione le novità introdotte sia dalla pubblicazione di nuove disposizioni di regolazione emanate nel frattempo dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (dal 1° gennaio 2018 ARERA – Autorità di Regolazione Energia Rifiuti Ambiente), tra cui la Deliberazione 40/2014/R/Gas, sia di nuove norme pubblicate da UNI, tra le quali, si segnalano in particolare, la nuova edizione della norma UNI 7129 per gli impianti domestici e similari alimentati a gas e la norma UNI 11528 relativa invece agli impianti extradomestici.

Entrambi i documenti sono disponibili sul sito del CIG, nella sezione Pubblicazioni (http://www.cig.it/pubblicazioni/)

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